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Nomina giudiziale amministratore di condominio: quando interviene il Tribunale

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La mancata nomina dell’amministratore può trasformarsi in un vero problema di continuità gestionale: riscossione dei contributi, pagamento dei fornitori, manutenzioni, adempimenti fiscali, morosità e contenziosi possono risentire direttamente della paralisi assembleare.

Quando i condomini sono più di otto e l’assemblea non riesce a provvedere alla nomina, l’art. 1129, comma 1, del Codice civile consente l’intervento dell’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Non è però sufficiente una generica situazione di conflittualità: deve risultare una concreta inerzia dell’assemblea rispetto alla nomina.

La nomina giudiziale dell’amministratore non costituisce un commissariamento del condominio e non trasferisce al Tribunale la gestione dell’edificio. Il giudice esercita un potere sostitutivo limitato alla nomina che l’assemblea non è riuscita a compiere. Una volta designato, il professionista assume il normale ruolo di amministratore e il rapporto con i condomini resta riconducibile al mandato.

Il ricorso deve quindi documentare con chiarezza lo stallo assembleare. Particolare importanza assumono il verbale dell’assemblea con esito negativo, le precedenti convocazioni, l’eventuale comunicazione delle dimissioni dell’amministratore e, nei complessi più articolati, gli elementi necessari a ricostruire correttamente struttura e situazione gestionale del condominio.

Una volta effettuata la nomina, diventano centrali anche i requisiti professionali, i poteri dell’amministratore, il compenso e la presa in carico effettiva della gestione. La normativa richiede, nei casi previsti, specifici requisiti di onorabilità, formazione iniziale e aggiornamento periodico; il professionista nominato dal Tribunale esercita, in linea di principio, le stesse attribuzioni dell’amministratore scelto dall’assemblea.

L’approfondimento pubblicato su InGenio esamina inoltre uno degli aspetti oggi più delicati: la cessazione dell’incarico e la prorogatio, alla luce delle più recenti pronunce della Corte di cassazione del 2025 e del 2026. L’obiettivo è distinguere con precisione nomina, durata, cessazione, attività urgenti e successiva sostituzione dell’amministratore.

Per l’analisi completa di presupposti, procedura davanti al Tribunale, requisiti, poteri, compenso, cessazione dell’incarico e più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, leggi l’articolo integrale pubblicato su InGenio.

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